Cass. pen. n. 6991 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello – Reato continuato - Accordo concernente un reato posto in continuazione già prescritto - Effetti - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione - Necessità di una dichiarazione espressa - Conseguenze – Omessa declaratoria di prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. - Deducibilità della prescrizione mediante ricorso per cassazione - Conseguenze.


In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 51169 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 157 com. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

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