Cass. civ. n. 15676 del 23 luglio 2020

Testo massima n. 1


Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale(Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformità della copia fotostatica all'originale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2018).

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