Cass. civ. n. 1259 del 5 febbraio 1988

Testo massima n. 1


Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza, che si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predispone e mantenere l'impianto in guisa di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura, al pari di quello inerente alla somministrazione di energia, una prestazione ad esecuzione non istantanea anteriore alla esecuzione del contratto, ma una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare l'energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente, maturando coevamente al consumo dell'energia, tanto nel caso di rapporto a tempo indeterminato quanto nel caso di rapporto a tempo determinato con previsione di rinnovazione tacita. Pertanto la risoluzione del contratto per sopravvenuto fallimento dell'utente travolge il suddetto impegno e i correlativi obblighi dell'utente medesimo, facendo salve soltanto le prestazioni già eseguite, con l'ulteriore conseguenza che nel periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto non è configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell'impegno.

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