Cass. civ. n. 3049 del 9 maggio 1980
Testo massima n. 1
In tema di somministrazione, l'art. 1560 c.c., il quale, al fine della determinazione dell'entità della somministrazione stessa, detta criteri per il caso in cui l'oggetto del contratto non sia espressamente fissato dalle parti, o sia fissato solo con l'indicazione di limiti minimi e massimi, pone regole ed indirizzi interpretativi che prevalgono, in relazione alla loro specificità, su quelli comuni di ermeneutica negoziale, sicché il ricorso a questi ultimi, per dissipare eventuali dubbi sulla predetta entità, resta consentito solo se i dubbi medesimi non trovino diretta soluzione nella citata norma.
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