Cass. civ. n. 3533 del 29 maggio 1980
Testo massima n. 1
Nell'ipotesi in cui il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile e, ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, e legittima la condanna dello assicuratore al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato, pur in difetto di un'istanza in tal senso da parte di costui.