Cass. pen. n. 7002 del 15 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Tecnico di radiologia - Posizione di garanzia - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.


In tema di colpa professionale, il tecnico di radiologia medica, competente ad effettuare esami diagnostici, è titolare di posizione di garanzia, limitatamente alla gestione dei rischi relativi alla corretta esecuzione di tali esami. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era esclusa la responsabilità di un tecnico di radiologia medica che aveva omesso la pronta refertazione di una TAC, implicante l'indicazione della patologia che affliggeva il paziente, sul rilievo che trattavasi di rischi estranei alla sua figura professionale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4633 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40 com. 2
Legge 10/08/2000 num. 251 art. 3
Legge 31/01/1983 num. 25 art. 4
Legge 31/01/1983 num. 25 art. 8
Decreto Legisl. 26/05/2000 num. 187 art. 6

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