Cass. civ. n. 16358 del 4 agosto 2015

Testo massima n. 1


La disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 29/01/2009).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi