Cass. civ. n. 1278 del 21 gennaio 2020

Testo massima n. 1


È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 07/12/2018).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE