Cass. civ. n. 14952 del 2 luglio 2007

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore; il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Roma, 15 settembre 2005).

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