Cass. civ. n. 26056 del 17 novembre 2020
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale. (Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 25/02/2019).