Cass. pen. n. 7020 del 16 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni.
La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164