Cass. pen. n. 7022 del 16 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Sopravvenuta morte del ricorrente - Improcedibilità del ricorso - Accertamento della causa di estinzione del reato - Competenza del giudice del procedimento principale - Ragioni.
In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.