Cass. civ. n. 10157 del 26 maggio 2004

Testo massima n. 1


Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 c.p.c., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva escluso la configurabilità di una lesione del diritto di difesa in quanto il Pretore aveva differito l'udienza di discussione proprio allo scopo di consentire alle parti di esaminare la relazione peritale depositata in ritardo e dedurre in merito).

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