Cass. civ. n. 399 del 21 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Poiché, per assumere la qualità di locatore, non è necessario essere titolare di un diritto reale sul bene locato, bastando invece la semplice disonibilità di esso in virtù di un titolo non contrario a norme imperative e la possibilità materiale di trasferirne al conduttore la detenzione, tale qualità può appartenere al promissario acquirente dell'immobile cui ne sia stato trasferito il possesso, con la conseguenza che — ove il diritto del locatore sulla cosa si estingua con effetto retroattivo per risoluzione del preliminare — le locazioni da lui concluse ed aventi data certa sono mantenute, purché siano fatte senza frode e non eccedano il triennio, trovando applicazione — anche in tale situazione — il disposto di cui all'art. 1606 c.c.

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