Cass. civ. n. 30111 del 26 ottobre 2021

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. è inammissibile, anche se tale ordinanza si limita a declinare la giurisdizione, e non può essere convertito in ricorso ordinario per cassazione, atteso che la relativa decisione è appellabile ex art. 702 quater c.p.c. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVELLINO, 30/12/2020).

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