Cass. civ. n. 8345 del 10 aprile 2006
Testo massima n. 1
In tema d'imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, trovando fondamento nella facile occultabilità di denaro contante, gioielli e mobilia, normalmente presenti nel patrimonio di ogni individuo, in tanto può essere superata dall'inventario redatto ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ., in quanto quest'ultimo rappresenti, per quanto possibile, la situazione reale esistente al momento dell'apertura della successione, e quindi costituisca il momento conclusivo di un procedimento volto a garantire innanzitutto che la consistenza del patrimonio del "de cuius" non subisca alterazioni; a tal fine, non è pertanto sufficiente che l'inventario sia stato redatto da un notaio o da un cancelliere, cioè da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire certezza in ordine ai beni rinvenuti ed attendibilità alla loro valutazione, ma occorre anche l'osservanza del procedimento descritto negli artt. 752 - 777 cod. proc. civ., il quale garantisce, attraverso l'apposizione dei sigilli, che i beni inventariati esauriscano quelli posseduti dal "de cuius". (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 13 maggio 1999).
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