Cass. pen. n. 51143 del 12 maggio 2014
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petriciello, nonchè ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Salerno, 20/12/2012).