Corte costituzionale n. 24 del 20 gennaio 2004
Testo massima n. 1
È incostituzionale l'art. 1, comma 2, L. 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui, fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., dispone la sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti del presidente della repubblica, del presidente del senato della repubblica, del presidente della camera dei deputati, del presidente del consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Testo massima n. 2
È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 1, 1° comma, L. 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui, fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., dispone che il presidente della repubblica, il presidente del senato della repubblica, il presidente della camera dei deputati, il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processo penale, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, e l'art. 1, 3° comma, L. 140 del 2003, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 159 c.p. alle ipotesi di cui al 1° e 2° comma.