Cass. pen. n. 6128 del 13 gennaio 2009
Testo massima n. 1
La sospensione del processo, conseguente alla presentazione da parte di uno solo dei coimputati della richiesta di rimessione, si estende a tutte le posizioni processuali e al computo dei termini di custodia cautelare per ciascun imputato. (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 22 agosto 2008).