Cass. pen. n. 9269 del 19 aprile 2010
Testo massima n. 1
In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione). (Dichiara ammissibile, Corte Cass. n. Roma, 04/12/1996).
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