Cass. pen. n. 1207 del 11 dicembre 2008
Testo massima n. 1
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18 gennaio 2002).
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