Cass. civ. n. 3435 del 21 luglio 1989

Testo massima n. 1


L'affittuario di fondo rustico, con riguardo alla perdita dei prodotti del fondo da lui stesso raccolti, subita a seguito del sequestro eseguito da parte dell'istituto mutuante del precedente conduttore, in forza del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito, con modificazioni, in L. 5 luglio 1928, n. 1760) non ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del concedente in relazione alla garanzia per molestie, da lui dovuta secondo la previsione dell'art. 1585 c.c., in considerazione della insussistenza del diritto di seguito dell'indicato privilegio rispetto a frutti naturali separati da un conduttore diverso, subentrato al mutuario, nonché della non estensibilità della invocata garanzia ai frutti medesimi, dopo la separazione, non essendo gli stessi più inerenti alla «cosa locata», ma appartenendo immediatamente e direttamente all'affittuario.

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