Cass. pen. n. 6105 del 20 dicembre 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione è anche quella di garantire che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio. (Dichiara inammissibile, Trib. Bologna, 27 settembre 2007).