Cass. civ. n. 2783 del 9 ottobre 1971
Testo massima n. 1
Il debito nascente dalle scorte vive e morte è debito di valore e non di valuta, poiché il possessore delle stesse è tenuto a restituirle in natura ovvero in caso di impossibilità, a versarne subito il controvalore od a farne offerta reale in caso di rifiuto.