Cass. pen. n. 31404 del 30 aprile 2010

Testo massima n. 1


Rientra nei poteri del giudice, pur dopo avere dato corso alla procedura di sostituzione del perito, confermare l'incarico al perito in precedenza nominato, per non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito, avendo ritenuto valide le giustificazioni rese quanto al ritardo nel deposito della relazione peritale (nella specie, dovuto a gravi motivi di salute). (La Corte ha anche osservato che la relazione depositata prima dell'audizione del perito e della successiva conferma dell'incarico non è inutilizzabile, poiché l'operatività della sostituzione dipende dall'ascolto delle eventuali giustificazioni del perito, e comunque la prova non è costituita dalla relazione peritale, bensì dalle dichiarazioni rese dal perito in sede di esame dibattimentale). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 05/05/2008).

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