Cass. pen. n. 48595 del 20 ottobre 2016
Testo massima n. 1
Il pubblico ministero è legittimato, a norma dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen., a richiedere la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche non necessarie per il procedimento. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Lecce, 19/11/2015).