Cass. pen. n. 25051 del 30 marzo 2004

Testo massima n. 1


La sanzione delineata all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto; con la conseguenza che non è applicabile il disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE