Cass. pen. n. 6617 del 17 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Ai fini dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese da persona che, alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini, venga a trovarsi nella condizione di chi avrebbe potuto esercitare la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen., si deve avere riguardo non alla posizione formale rivestita dal soggetto al momento dell'atto, bensì a quella sostanziale, da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto. (Rigetta, Trib.Mil. Reggio Calabria, 25 giugno 2007).