Cass. pen. n. 5404 del 9 dicembre 1996

Testo massima n. 1


La nullità prevista dall'art. 199 c.p.p., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltà di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al p.m., ex art. 362 c.p.p., o alla polizia giudiziaria, ex art. 351 comma 1 u.p. c.p.p.) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato, è una nullità relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 c.p.p. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso.

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