Cass. pen. n. 27372 del 25 luglio 2006

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 365 cod. proc. pen., richiamato anche dall'art. 370 stesso codice, il difensore ha la facoltà di assistere al compimento di atti di perquisizione o di sequestro, ma tale diritto non può giustificare la sospensione o l'arresto dell'atto di indagine, in attesa dell'eventuale arrivo del difensore (di fiducia o d'ufficio) per l'occasione nominato: ciò in quanto il difensore ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto in funzione di assistenza dell'indagato purché sia prontamente reperibile, cosicché il compimento dell'atto non può restare sospeso o bloccato in attesa del suo eventuale arrivo, ma può egualmente avere corso. (Rigetta, App. L'Aquila, 26 ottobre 2005).

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