Cass. civ. n. 7074 del 15 marzo 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità della struttura sanitaria - Obbligazioni relative alla prestazione sanitaria in senso stretto o a profili strutturali e organizzativi - Rispettiva deduzione - Modificazione del titolo - Esclusione - Fondamento.
Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1228