Cass. pen. n. 36 del 11 gennaio 1991
Testo massima n. 1
La persona offesa dal reato, pur non avendo il potere di promuovere l'incidente probatorio, ha diritto, una volta che quest'ultimo sia stato disposto, di svolgervi la sua difesa e, a tal uopo, di nominare un proprio consulente di parte che intervenga all'espletamento della prova, come si desume dall'art. 398, 3° comma, c. p. p.