Cass. pen. n. 16850 del 24 febbraio 2010
Testo massima n. 1
È illegittima, perché impedisce alla difesa dell'imputato la possibilità di condurre a pieno il controesame, la mancata inclusione nel fascicolo del pubblico ministero delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unico teste d'accusa. (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18/03/2009).