Cass. pen. n. 32682 del 27 maggio 2021
Testo massima n. 1
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/12/2019).