Cass. civ. n. 9129 del 28 agosto 1993
Testo massima n. 1
Nel contratto d'appalto l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. Detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non ne hanno provata la differente misura, rispettivamente dedotta.