Cass. civ. n. 252 del 13 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui l'impresa produttrice di un materiale, che l'appaltatore si è obbligato con il committente ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, si obblighi a sua volta con il committente stesso a garantire per difformità vizio difetti il risultato dell'opera realizzata con il materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell'opera, l'onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l'adempimento di una obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell'esistenza di difformità, vizi o difetti dell'opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE