Cass. pen. n. 7087 del 20 dicembre 2024
Testo massima n. 1
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela - Condanna per un diverso reato procedibile di ufficio - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
In caso di sentenza di non doversi procedere per mancanza o tardività della querela, non è precluso al giudice ritenere sussistente un altro reato, procedibile di ufficio, il cui fatto tipico costituisca elemento strutturale della fattispecie dichiarata improcedibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che, pur avendo dichiarato non doversi procedere per il delitto di atti persecutori per tardività della querela, ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia aggravata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 612 com. 1
Cod. Pen. art. 15
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.