Cass. civ. n. 4882 del 31 luglio 1981
Testo massima n. 1
Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.
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