Cass. pen. n. 42477 del 4 novembre 2010
Testo massima n. 1
L'esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta né dalla legge penale né dalla legge processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza è da considerarsi facoltativa ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen.). (Rigetta, App. L'Aquila, 05 febbraio 2009).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi