Cass. civ. n. 1296 del 5 aprile 1977
Testo massima n. 1
La norma del secondo comma dell'art. 1659 c.c., per cui deve essere provata per iscritto l'autorizzazione del committente alle variazioni apportate dall'appaltatore al progetto dell'opera, riguarda le variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione dell'opera che l'appaltatore intenda apportare di propria iniziativa, non quelle da lui eseguite a richiesta del direttore dei lavori, a cui sia contrattualmente attribuito il potere di autorizzare variazioni al progetto iniziale dell'opera.