Cass. pen. n. 27941 del 31 maggio 2016

Testo massima n. 1


L'errore su legge diversa da quella penale di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali rientrano quelle che attribuiscono ad un bene il carattere della pignorabilità, trattandosi di disposizioni che, in quanto espressamente richiamate dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., attraverso lo specifico riferimento alle cose o ai crediti "pignorabili", ne costituiscono parte integrante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna emessa in ordine al delitto di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen. per avere l'imputato, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente di non possedere beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la propria pensione fosse impignorabile). (Rigetta, App. Trieste, 14/07/2015).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi