Cass. pen. n. 15631 del 1 dicembre 2004

Testo massima n. 1


In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessità di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova. Ne consegue che, ricollegandosi l'iniziativa di integrazione probatoria del giudice alla sussistenza di un "principio" di supporto probatorio suscettibile dell'intervento integrativo, è esclusa dall'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE