Cass. civ. n. 3267 del 16 novembre 1971
Testo massima n. 1
La facoltà di recesso dell'appaltatore è prevista dal secondo comma dell'art. 1660 c.c., per il solo caso che si rendano necessarie all'esecuzione dell'opera variazioni del progetto eccedenti il sesto del corrispettivo totale dell'appalto. Invece, per variazioni non necessarie, che superino tale limite, l'art. 1661 c.c., attribuisce all'appaltatore soltanto la facoltà di rifiutarsi di eseguirle e di continuare l'esecuzione dell'opera secondo il progetto originario, ma non anche quella di recedere dal contratto.