Cass. pen. n. 16384 del 23 marzo 2011
Testo massima n. 1
La perizia acquisita irritualmente (nella specie al di fuori di una formale udienza), in sede di giudizio abbreviato - nel quale il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ex art. 441, comma sesto, cod. proc. pen., e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta - non determina una nullità assoluta, con la conseguenza che essa deve essere, ex art. 182 cod. proc. pen., immediatamente eccepita dopo il suo compimento. (Rigetta, App. Salerno, 19/01/2010).
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