Cass. pen. n. 25456 del 4 marzo 2009

Testo massima n. 1


Non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 10 gennaio 2006).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE