Cass. pen. n. 3317 del 26 novembre 2010

Testo massima n. 1


Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio. (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 16/10/2009).

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