Cass. pen. n. 3317 del 26 novembre 2010

Testo massima n. 1


Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio. (Dichiara inammissibile, App. Salerno, 16/10/2009).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE