Cass. pen. n. 1364 del 8 novembre 2011

Testo massima n. 1


Il testimone (nella specie un appartenente alla polizia giudiziaria) può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purché abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono. (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Bari, 05 maggio 2010).

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