Cass. civ. n. 7103 del 9 marzo 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI


Revocazione ex art. 98 l.fall. - Documenti decisivi - Differenze dalla fattispecie dell’art. 395, n. 3, c.p.c.


La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.

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Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 98 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 2284/2021

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