Cass. pen. n. 7104 del 24 gennaio 2025
Testo massima n. 1
SENTENZA - REDAZIONE - Termini per la redazione della motivazione - Proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. - Omessa comunicazione al difensore dell'imputato del provvedimento di proroga e del deposito della sentenza - Conseguenza - Mancato decorso del termine per impugnare.
Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C)
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4